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I termini di prescrizione dei crediti

I termini di prescrizione dei crediti

Conoscere i termini di prescrizione significa proteggere il valore del credito prima che diventi irrecuperabile. Per le imprese è un tema giuridico, operativo e finanziario insieme. In questo articolo analizziamo i principali termini di prescrizione.


Quando iniziano a decorrere i termini di prescrizione?

I termini di prescrizione iniziano a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questo principio generale, previsto dall’art. 2935 del Codice civile, è il primo punto da chiarire perché incide direttamente sulla possibilità di recuperare un credito nel tempo. Per un’impresa, il tema non riguarda solo la conoscenza della norma. Riguarda soprattutto la capacità di collegare la decorrenza del termine ai documenti che attestano nascita, scadenza ed esigibilità del credito. Fatture, contratti, conferme d’ordine, DDT e comunicazioni commerciali diventano quindi parte di un presidio che tutela la posizione creditoria e ne rafforza la tracciabilità. Trascurare il momento da cui decorrono i termini di prescrizione può indebolire l’intero ciclo del credito. Un credito gestito tardi resta un credito formalmente esistente, ma progressivamente meno esigibile. Per questo la prescrizione non va letta come un tema solo legale. Va inserita dentro un processo aziendale chiaro, che unisca amministrazione, controllo delle scadenze e attività di recupero. Questa impostazione è coerente con una gestione del credito strutturata, capace di tutelare liquidità e continuità aziendale.


Quali sono i principali termini di prescrizione?

La regola generale del Codice civile prevede una prescrizione ordinaria di dieci anni per i diritti, salvo i casi in cui la legge stabilisce termini più brevi. L’art. 2948 disciplina invece diverse ipotesi di prescrizione di cinque anni. Gli articoli 2954,2955 e 2956 prevedono poi prescrizioni più brevi, da sei mesi a tre anni, per specifiche categorie di diritti. Se, invece, sul diritto interviene una sentenza passata in giudicato, l’art. 2953 riconduce il termine a dieci anni anche quando in origine era più breve. Per le imprese, il punto decisivo è distinguere correttamente la natura del credito. Non tutti i crediti seguono lo stesso termine e una classificazione errata può incidere sulla strategia di recupero. I termini di prescrizione vanno letti in relazione alla fonte del diritto, alla periodicità della prestazione e all’eventuale presenza di un atto interruttivo.

I riferimenti più utili da tenere presenti sono questi:

  • 10 anni come termine ordinario, salvo prescrizioni brevi previste dalla legge
  • 5 anni per diverse prestazioni periodiche indicate dall’art. 2948 c.c.
  • da 6 mesi a 3 anni per alcune ipotesi specifiche di prescrizione breve o presuntiva previste dagli artt. 2954 e 2956 c.c.

Per questo, quando si parla di prescrizione del credito, serve una lettura tecnica ma anche operativa. L’impresa non ha bisogno solo di sapere “quanto dura” un diritto. Ha bisogno di sapere quale termine si applica a quello specifico credito e quali atti possono conservarne l’efficacia nel tempo.


Gli atti interruttivi della prescrizione

Esistono alcune azioni che il creditore può esercitare per interrompere i termini di prescrizione sopra indicati; ecco i principali:

  • Inviare una formale “Costituzione in Mora” al debitore a mezzo Pec oppure a mezzo Raccomandata AR (non si tratta di un semplice sollecito di pagamento)
  • Ottenere un “riconoscimento del debito” scritto: ad esempio, un piano di rientro formalizzato in modo preciso ha valore come atto interruttivo della prescrizione
  • la “domanda giudiziale”: l’atto formale con cui il creditore avvia un procedimento in tribunale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.

Conclusione

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